Art. 13 — Stipendi ed aumenti periodici
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Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei vari gradi sono a carico del Comune ove il segretario presta servizio e sono attribuiti in conformita' della tabella A allegata alla presente legge, con provvedimento del Ministro per l'interno per i segretari del ruolo nazionale e del prefetto per gli altri. Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri impiegati e' applicata ai segretari comunali, con i criteri indicati nel primo comma del successivo art. 14. Ai segretari capi di 3ª classe che abbiano almeno venti anni di servizio effettivo in qualita' di segretario, con provvedimento del Ministro per l'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, puo' essere assegnato il trattamento economico del grado di segretario capo di 2ª classe sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio precedente. Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe cui appartiene il maggiore dei Comuni consorziati spetta un'indennita' mensile pari ad un quinto dello stipendio.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
