Art. 16 — Nomina dei segretari provinciali - Esperimento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
La nomina a segretario provinciale generale di 2ª classe e' conferita dal Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante della classe 2ª. Al concorso stesso possono partecipare esclusivamente i vice segretari e i capi ripartizione provinciali, nonche' i segretari comunali, i vice segretari e capi ripartizione comunali, che, a norma dell'art. 10, possono partecipare ai concorsi per la promozione a segretario generale comunale di 2ª classe. Per la nomina a segretario provinciale e' richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'art. 9, salvo per coloro che si trovavano in servizio di segretario provinciale o comunale alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, e che abbiano prestato dalla stessa data ininterrotto servizio in tale qualita'. La prima assunzione in servizio ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, che puo' essere prorogato per altri sei mesi con decreto del Ministro per l'interno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Al compimento del periodo di esperimento il Ministro per l'interno, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento. Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
