Art. 7 — Periodo di esperimento
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1972 al 6 maggio 1998. 52 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. tolto: 23 GIUGNO 1972 aggiunto: 4 DICEMBRE 1997, N. tolto: 749. Al compimento del periodo di esperimento, il prefetto, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento. Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio. aggiunto: 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art7 · fonte del testo