Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali

Art. 3 — Ruoli dei segretari comunali - Pubblicazione dei ruoli - Ricorsi

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I segretari comunali aventi i gradi di segretario generale di 1ª e 2ª classe e di segretario capo di 1ª e 2ª classe sono iscritti in un ruolo nazionale. I segretari comunali aventi i gradi di segretario capo di 3ª classe, segretario di 1ª classe e di 2ª classe sono iscritti nei ruoli delle Province nelle quali prestano servizio. Il ruolo di anzianita' dei segretari comunali indicati nel primo comma, secondo la situazione al 1 gennaio, deve essere compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I ruoli di anzianita' dei segretari comunali indicati nel secondo comma, secondo la situazione del 1 gennaio, devono essere compilati dalle Prefetture delle province nelle quali i segretari prestano servizio e pubblicati nel Foglio annunzi legali delle province medesime. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari comunali possono presentare opposizione rispettivamente al Ministero od alle Prefetture, al fine di ottenere la rettifica della loro posizione di anzianita' ovvero di altri dati che li riguardino.

Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art3 · fonte del testo