Art. 8 — Concorsi per trasferimenti
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Nel giugno di ciascun anno i prefetti bandiscono un unico concorso per titoli cumulativamente per tutte le sedi della classe 4ª vacanti nella Provincia. A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 3ª classe e i segretari di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre Province. Le assegnazioni dei segretari ai Comuni messi a concorso sono disposte con decreto del prefetto, in base alla graduatoria formata dal Consiglio provinciale di amministrazione ed alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. I trasferimenti di ufficio possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate. I trasferimenti di ufficio dei segretari capi di 3ª classe e dei segretari di 1ª e di 2ª classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della Provincia e dal Ministro per l'interno da una Provincia all'altra. I trasferimenti dei segretari degli altri gradi sono, in ogni caso, disposti dal Ministro per l'interno. Restano ferme le disposizioni vigenti per le Regioni a statuto speciale.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
