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La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare o abbiano frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale potranno partecipare al primo o al secondo concorso utile per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, fatte salve le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-23;783~art3 · fonte del testo