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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, decorrente dall'ultimo trimestre del 1986, valutato in annue lire 165 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1985 al 9 ottobre 2010
