Il vicebrigadiere cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

  • a)infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;
  • b)inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, cattiva condotta in servizio o in privato;
  • c)motivi disciplinari;
  • d)condanna penale per delitto, per la quale il sottufficiale debba espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
  • e)domanda per gravi comprovati motivi. La domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
  • f)inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;
  • g)applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
  • h)nomina all'impiego civile;
  • i)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma e', in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione distrettuale di disciplina, ove si tratti di cessazione per lo cause di cui alla lettera e).

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art39 · fonte su Normattiva