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Il primo ed il secondo comma dell'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 e' riconoscibile per intero di servizio prestato come assuntore negli ultimi venti anni. Non sono riconoscibili i periodi di prestazione antecedenti ad interruzione dovute:
- a)a volonta' dell'assuntore;
- b)ed altre cause, quando si tratti d interruzione continuativa superiore a tre anni il caso in cui l'interruzione sia dovuta a servizio militare, prigionia, deportazione o a cause a queste assimilabili". Le disposizioni contenute nei suddetti commi decorrono dal 1 febbraio 1958. E' fatta salva, se pur favorevole, la posizione gia' conseguita in base all'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
