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Il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali a carico degli assuntori e degli incaricati e' elevato al due per cento. L'assistenza sanitaria da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e' praticata agli incaricati di cui agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, qualunque sia la durata della loro prestazione giornaliera, purche' con i medesimi risulti stipulata una convenzione di durata non inferiore a 6 mesi. La base per la remunerazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dovuto dagli incaricati di cui al precedente comma e' costituita dalla complessiva retribuzione imponibile del manovale di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in vigore dal 1 luglio 1962, per stipendio iniziale quota di aggiunta di famiglia per moglie e due figli, con le maggiorazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, e dell'articolo della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, dovuta per le sedi di servizio nei Comuni aventi meno di 600.000 abitanti, a rateo mensili della tredicesima mensilita'
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
