Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, a sostituito dal seguente: "Gli assuntori sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 10 marzo 1938, n. 1054, e successive modificazioni, ed hanno titolo al medesimo trattamento previsto per il personale ferroviarie dell'esercizio di cui all'articolo 53 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1955, n. 425".
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
