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Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e' modificato come segue: "Nello stesso ruolo sono iscritti coloro che, nella in via sistematica e continuativa, per almeno un anno, servizio nelle assuntorie di cui al comma, precedente, posizione di dipendenti degli assuntori, hanno svolto in avvicendamento con gli assuntori titolari per assicurare il completamente del servizio giornaliero, con impegno d'orario non inferiore a quello dell'assuntore ma con periodi di sovrapposizione d'orario inferiore e meta' dell'orario previsto per l'assuntore".

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

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