Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1964 al 22 dicembre 2008. 184 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, e' sostituito dal seguente: "I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

tolto: a) dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;

tolto: b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

tolto: a) il Consiglio provinciale di sanita' ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

tolto: b) il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a lire 500 milioni".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;717~art1 · fonte del testo