Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1964 al 22 dicembre 2008. 187 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, e' sostituito dal seguente: "I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

tolto: a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita', se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;

tolto: b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

tolto: c) dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

tolto: a) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanita', se la spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

tolto: b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanita' se la spesa totale e' superiore a lire 500 milioni".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;717~art2 · fonte del testo