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L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, e' sostituito dal seguente: "I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

  • a)dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;
  • b)dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
  • a)il Consiglio provinciale di sanita' ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
  • b)il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a lire 500 milioni".

Testo in vigore dal 5 settembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;717~art1 · fonte del testo