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L'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, e' sostituito dal seguente: "I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

  • a)dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita', se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;
  • b)dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
  • c)dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
  • a)il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanita', se la spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
  • b)il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanita' se la spesa totale e' superiore a lire 500 milioni".

Testo in vigore dal 5 settembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;717~art2 · fonte del testo