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Il primo comma dell'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dai seguenti: "L'iscritto che senza aver maturato diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio, qualora non intenda avvalersi dalla facolta' di cui all'articolo 28 della presente legge ha diritto ad una indennita', una tantum, pari ai 25 trentesimi della retribuzione mensile per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque. La retribuzione di cui al comma precedente va determinata, agli effetti del calcolo della prestazione, secondo i criteri fissati nel secondo comma dell'articolo 17".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art11 · fonte del testo