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I punti a) e c) dell'articolo 16 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono sostituiti dai seguenti: "a) ad una pensione per invalidita' dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio;

  • c)ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art3 · fonte del testo