Art. 12 — Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive
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Il primo comma dell'articolo 33 e' sostituito con i seguenti: "Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneita' e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicita' triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri. Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
