Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono sostituiti dai seguenti: "Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione. I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti".

Testo vigente dal 8 maggio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-05;157~art2 · fonte su Normattiva