Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo 1, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

La Corte Costituzionale (in s.s. relativa alla G.U. 3/12/1986 n. 57) ha dichiarato con sentenza l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 35 nella parte in cui non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982", e in particolare in relazione "al quarto comma dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81".

Testo vigente dal 4 dicembre 1986

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 138/1988

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1988

    La gia` intervenuta dichiarazione di illegittimita` delle norme denunciate rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che le concerne; ne`, mancandone i presupposti, e` possibile l'estensione in via conseguenziale (ai sensi dell'art. 27 legge n. 87 del 1953) dell'illegittimita` ad altre norme. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della l. 20 maggio 1982, n. 270 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - relativamente: a) alla esclusione, dai benefici disposti per gli insegnanti incaricati nell'anno 1980/1981, dei supplenti annuali nominati dai Provveditori per l'anno 1981/1982; b) alla esclusione dei supplenti della scuola ordinaria dai benefici disposti per i supplenti nei corsi 'CRACIS'). - S. n. 249/1986.

    Art. 97 cost. · Art. 35 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 37 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 57 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 249/1986

    Illegittimità dichiarata
    28 novembre 1986

    La mancata considerazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo (desumibile dai lavori preparatori e dal contesto delle disposizioni della l. 20 maggio 1982, n. 270) di dettare una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella quale l'anno scolastico 1980-81 appare come termine ad quem solo perché erroneamente si reputava che l'iter bicamerale di approvazione della legge avrebbe potuto concludersi prima del successivo anno scolastico. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - gli artt. 35, comma quarto, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici (sessione riservata di esami di abilitazione e conseguente immissione in ruolo) ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81.

    Art. 35 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 37 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 57 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 38 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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