L'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' abrogato. I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari gia' effettuati verranno resituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni. Vengono istituiti nuovi conti individuali a sensi dell'articolo 11, lettera b) della presente legge.

Testo vigente dal 27 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art8 · fonte su Normattiva