[1]importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 3 sono soggetti a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
- a)Tenuto conto della possibilita' dell'Austria di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato G del Protocollo n. 1 dell'Accordo fra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna. A partire dal 1 gennaio 1974 lo importo dei massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento. Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti in allegato, l'Austria si riserva la possibilita' di stabilire massimali il cui importo sara' uguale alla media delle importazioni effettuate dall'Austria nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 per cento; negli anni successivi l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
- b)Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, l'Austria sospende l'applicazione di tale massimale.
- c)In caso di difficolta' congiunturali, l'Austria si riserva la possibilita', previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l'importo fissato per l'anno precedente.
- d)L'Austria notifica ogni anno al Comitato misto l'elenco dei prodotti soggetti a massimali ed i relativi importi.
- e)In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 3 del presente Protocollo, quando e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale austriaca puo' essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell'anno civile. In tal caso anteriormente al 1 luglio 1977, l'Austria ristabilisce la riscossione dei dazi doganali sotto indicati nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito:
[2]Percentuali dei dazi Anni della tariffa doganale austriaca applicabili 1973.............. 0 1974.............. 40 1975.............. 60 1976.............. 80
[3]I dazi doganali risultanti dall'articolo 3 del presente Protocollo sono ristabiliti il 1 gennaio successivo.
- f)Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilita' di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni in Austria, nonche' dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo.
- g)I massimali sono aboliti al termine del periodo di disarmo tariffario previsto all'articolo 3 del presente Protocollo.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
