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I commessi avventizi alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultanti vincitori del concorso di cui all'art. 2 e quelli che non intendano o non possano parteciparvi, saranno inquadrati in un ruolo aggiunto con la qualifica di "aiuto ricevitori aggiunti", previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Nell'ordine di inquadramento saranno collocati per primi i candidati risultati idonei nel concorso, e non nominati aiuto ricevitori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, secondo il posto di graduatoria, e successivamente tutti gli altri secondo la data di autorizzazione a prestare servizio con oneri a carico dell'Amministrazione. Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella qualifica di aiuto ricevitori e' conferito almeno una volta all'anno mediante esame consistente in un colloquio vertente su materia di servizio, al personale del ruolo aggiunto che non abbia superato il 55° anno di eta'. L'ammissione all'esame avviene a condizione che il candidato ne sia ritenuto meritevole per operosita', diligenza e condotta lodevole, e giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione. Ai candidati che abbiano conseguito la idoneita', per avere riportato nel colloquio un voto non inferiore a sei decimi, e' attribuito; sino ad un massimo di cinque punti, un quinto di punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato a partire dalla data di autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo. La somma dei voti del colloquio e di quelli per l'anzianita' determina il punteggio complessivo per il posto nella graduatoria. Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti continua a godere del trattamento dei commessi avventizi, gia' equiparato a quello degli aiuto ricevitori, anche per quanto riguarda l'iscrizione al "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto".
Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 4 febbraio 1968
