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I commessi avventizi alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultanti vincitori del concorso di cui all'art. 2 e quelli che non intendano o non possano parteciparvi, saranno inquadrati in un ruolo aggiunto con la qualifica di "aiuto ricevitori aggiunti", previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Nell'ordine di inquadramento saranno collocati per primi i candidati risultati idonei nel concorso, e non nominati aiuto ricevitori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, secondo il posto di graduatoria, e successivamente tutti gli altri secondo la data di autorizzazione a prestare servizio con oneri a carico dell'Amministrazione. ((Gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto possono, prescindendosi dai limiti di eta', acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore dopo l'esito favorevole di un esame consistente in un colloquio vertente in materia di servizio)). L'ammissione all'esame avviene a condizione che il candidato ne sia ritenuto meritevole per operosita', diligenza e condotta lodevole, e giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione. Ai candidati che abbiano conseguito la idoneita', per avere riportato nel colloquio un voto non inferiore a sei decimi, e' attribuito; sino ad un massimo di cinque punti, un quinto di punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato a partire dalla data di autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo. La somma dei voti del colloquio e di quelli per l'anzianita' determina il punteggio complessivo per il posto nella graduatoria. Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti continua a godere del trattamento dei commessi avventizi, gia' equiparato a quello degli aiuto ricevitori, anche per quanto riguarda l'iscrizione al "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1967, n. 330

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La L. 23 dicembre 1967, n. 330 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le unita' di detto personale che possono acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore non possono essere superiori al numero corrispondente al terzo dei posti non coperti ai fini dell'organico di cui all'articolo 1 della citata legge 4 febbraio 1958, n. 40, salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate. Il colloquio e' indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale."

Testo in vigore dal 4 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1958 al 4 febbraio 1968. 40 parole tolte, 26 parole aggiunte.

… altri secondo la data di autorizzazione a prestare servizio con oneri a carico dell'Amministrazione. tolto: Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella aggiunto: Gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto possono, prescindendosi dai limiti di eta', acquisire annualmente la qualifica di aiuto tolto: ricevitori e' conferito almeno una volta all'anno mediante aggiunto: ricevitore dopo l'esito favorevole di un esame consistente in un colloquio vertente tolto: su aggiunto: in materia di serviziotolto: , al personale del ruolo aggiunto che non abbia superato il 55° anno di eta'. L'ammissione all'esame avviene a condizione che il candidato ne sia ritenuto meritevole per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1967, n. 330

    La L. 23 dicembre 1967, n. 330 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le unita' di detto personale che possono acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore non possono essere superiori al numero corrispondente al terzo dei posti non coperti ai fini dell'organico di cui all'articolo 1 della citata legge 4 febbraio 1958, n. 40, salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate. Il colloquio e' indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;40~art6 · fonte del testo