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Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sottoposte al pagamento di un canone annuo per ettaro nella seguente misura: per le pertinenze di 1ª classe lire 22.000; per le pertinenze di 2ª classe lire 18.000; per le pertinenze di 3ª classe lire 12.000; per le pertinenze di 4ª classe lire 8.000. L'autorita' che procede alla concessione ha facolta', sentito l'Ispettorato provinciale della agricoltura, di aumentare fino al 30 per cento o di ridurre sino al 20 per cento, la misura del canone annuo indicato nel comma precedente.
Testo in vigore dal 12 settembre 1956 al 3 ottobre 1981
