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Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sottoposte al pagamento di un canone annuo per ettaro nella seguente misura: per le pertinenze di 1ª classe lire 22.000; per le pertinenze di 2ª classe lire 18.000; per le pertinenze di 3ª classe lire 12.000; per le pertinenze di 4ª classe lire 8.000. L'autorita' che procede alla concessione ha facolta', sentito l'Ispettorato provinciale della agricoltura, di aumentare fino al 30 per cento o di ridurre sino al 20 per cento, la misura del canone annuo indicato nel comma precedente.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 12 comma 1) che "I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate, sono aumentati di sette volte. L'importo annuo dei canoni non puo' essere inferiore a L. 10.000."
Testo in vigore dal 3 ottobre 1981 al 22 dicembre 2008
