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I rendiconti delle somme erogate dagli intendenti di finanza per i pagamenti eseguiti ai sensi del precedente art. 1, debbono essere trasmessi trimestralmente, secondo le disposizioni di contabilita' generale dello Stato, insieme con i documenti giustificativi, alle Ragionerie provinciali dello Stato aventi la stessa sede delle Intendenze che dispongono i pagamenti. Alle dette Ragionerie ed agli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sono deferite per i rendiconti menzionati nel precedente comma, le attribuzioni di controllo spettanti, rispettivamente, a norma delle leggi vigenti, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-02-08;59~art3 · fonte del testo