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Su richiesta degli aventi diritto, le Intendenze di finanza, sino alla data del 31 dicembre 1958, sono autorizzate ad anticipare un importo pari all'ammontare delle somme richieste a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine, in base alla documentazione trasmessa dalle competenti dogane ai fini delle restituzioni medesime. A tale scopo gli aventi diritto debbono allegare alla domanda di restituzione, apposita dichiarazione da cui risultino la qualita' e la quantita' delle merci esportate, nonche' l'ammontare del credito verso l'Erario. La dichiarazione deve essere accompagnata da una garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione e costituita da una fideiussione bancaria rilasciata da uno degli Istituti di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, e successive modifiche, o da una polizza fideiussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione autorizzati a sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria devono garantire l'Amministrazione che, ove alla liquidazione finale risulti pagata una somma eccedente il credito effettivo dell'esportatore, l'ente fideiubente provvedera' a rimborsare l'Erario su semplice richiesta della Amministrazione stessa. Le fideiussioni sono esenti, rispettivamente, da registrazione e da imposta sulle assicurazioni, e non possono essere revocate senza il consenso dell'Amministrazione.
Testo in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008
