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Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma, e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stato pagata alcuna tassa, come previsto dalle norme precedentemente vigenti, i Comuni e le Province avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962.
Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 10 luglio 1966
