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Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma, e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stato pagata alcuna tassa, come previsto dalle norme precedentemente vigenti, i Comuni e le Province avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962.

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 10 luglio 1966

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 88/1966

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 1966

    L'art. 136 Cost., il quale dispone che la norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ha per destinatario sia chi è chiamato ad applicare la legge, sia il legislatore. Tale precetto costituzionale viene violato non solo se espressamente si disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche se una legge per il modo con cui provvede a regolare la fattispecie verificatasi prima della sua entrata in vigore, persegue e raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato.

    Art. 7 Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;208~art7 · fonte del testo