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Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma, e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stato pagata alcuna tassa, come previsto dalle norme precedentemente vigenti, i Comuni e le Province avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-6 luglio 1966, n. 88 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1966, n. 168), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, contenente "Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"."
Testo in vigore dal 10 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
