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Fino al 31 dicembre 1968 puo' essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa. Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sara' riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sara' attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sara' attribuito un valore inferiore alla meta' del tonnellaggio di stazza lorda da demolire. 1 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 maggio 1970, n. 362

1

La L. 25 maggio 1970, n. 362 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, e' prorogato al 31 dicembre 1971".

L. 23 dicembre 1975, n. 720

3

La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 3, commi 2 e 3) che "Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, per la demolizione e la costruzione di nuove unita' per il periodo successivo al 1 gennaio 1976 puo' essere concesso nella misura di L. 30.000 per tonnellata di stazza lorda del naviglio da demolire, qualora la stazza lorda del naviglio da costruire sia almeno pari al 75 per cento di quella da demolire. Qualora la stazza lorda da costruire sia compresa fra il 50 per cento, ed il 75 per cento di quella da demolire, il contributo predetto sara' ridotto proporzionalmente".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;389~art3 · fonte su Normattiva