La presente legge ha effetto dal 1º gennaio Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art10 · fonte del testo