Ai fini dell'assistenza, scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermita' che comporti assoluta e permanente inabilita' a proficuo lavoro, sempreche' nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art9 · fonte del testo