Art. 50 — Iscrizione all'opera di previdenza
Agli operai di ruolo e' esteso l'obbligo della iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative. L'iscrizione disposta dal precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
