Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attivita'. I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attivita', esclusi quelli di aspettativa per infermita', vengono, agli effetti della liquidazione dell'indennita', computati per meta'. Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico sono abrogati.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
