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L'articolo 3 della legge 4 giugno 1938, n. 779, e' sostituito dal seguente: "Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attivita' derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, ne' con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000. Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 1 marzo 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art8 · fonte del testo