Hanno diritto a pensione, purche' minorenni e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili, gli orfani che siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, qualunque sia il tempo in cui il matrimonio e' stato contratto, i figli legittimati per decreto, gli adottivi e i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, del dipendente civile di ruolo, deceduto dopo almeno venti anni di servizio effettivo, o del pensionato. La pensione e' dovuta anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette e che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.2A Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi un milione di lire all'anno.3 Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto a pensione di riversibilita'. L'atto legale di riconoscimento o la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternita' dei figli naturali devono essere anteriori al decesso del dipendente o del pensionato. Il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di eta' da parte del dipendente o del pensionato. Qualora non sopravvivano, ne' il coniuge, ne' figli, aventi diritto alla pensione, la riversibilita' spetta, nella stessa misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano un'eta' superiore ad anni sessanta oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. Si applica per la condizione di nullatenenza, il disposto del precedente terzo comma. In mancanza dei genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali, ed in mancanza anche di questi gli affilianti. La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2A

La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "1) degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 12, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili".

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 19/07/1972, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente "Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle Lire 240.000 annue anziche' quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Testo vigente dal 20 luglio 1972

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 133/1972

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 1972

    Le disposizioni contenute nell'art. 12, commi secondo, terzo, sesto e settimo della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie, e negli artt. 64 e 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sulle pensioni di guerra subordinano il riconoscimento del diritto a pensione per alcuni soggetti alla presenza di un medesimo presupposto, d'una stessa obbiettiva condizione: un reale stato di bisogno in cui detti soggetti vengono a trovarsi in conseguenza della morte del dipendente statale o del militare o civile che, in vita, provvedeva al loro sostentamento.

    Art. 12 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 399/1994

    Questione infondata
    23 novembre 1994

    Il sistema di riversibilità delle pensioni indirette, a differenza del sistema di riversibilità delle pensioni dirette - che adempie ad una funzione assistenziale - è ispirato a finalità risarcitorie, di tutela dei vincoli di sangue e della solidarietà familiare, i cui contenuti non sono connotabili a priori o sulla base di situazioni di fatto, ma operano sulla base dei criteri stabiliti dal sistema stesso, quali quello di esclusione - corretto da quelli della coesistenza e del consolidamento - secondo cui la pensione va riconosciuta una sola volta, in base ad un rigido ordine di precedenze, senza possibilità quindi - tranne i casi di consolidamento tassativamente previsti - che il diritto al trattamento, una volta attribuito al beneficiario, e perciò esaurita la sua finalità, possa risorgere, a seguito di morte di quest'ultimo, in capo ad un altro soggetto. Appare pertanto coerente con tali principi che, a norma degli artt. 11 e 12, l. n. 46 del 1958 e delle corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra, non sia riconosciuta, a favore della vedova ovvero dei figli minori del titolare di pensione indiretta, deceduto, la riversibilità della pensione, dovendosi escludere che tale preclusione possa configurare una ingiustificata disparità di trattamento di detta vedova, rispetto alla vedova del titolare di pensione diretta, trattandosi di situazioni non raffrontabili per mancanza di omogeneità, riguardo alla fonte, all'oggetto della tutela e al momento della loro efficacia. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili, dedotti in ordine agli artt. 29 e 31 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12, l. 15 febbraio 1958, n. 46, come modificati dagli artt. 81 e 82, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092). red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 11 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 110/1987

    Questione infondata
    7 aprile 1987

    La norma che, ai fini della concessione del trattamento di riversibilita` agli orfani di dipendenti pubblici, distingue tra il figlio maggiorenne che sia inabile alla data del decesso del genitore e quello che lo sia divenuto successivamente, non e` irrazionale poiche` il momento in cui devono sussistere i presupposti del beneficio pensionistico e` necessariamente quello stesso in cui il figlo perde il sostegno paterno; ne` puo` ritenersi discriminatoria, rispetto al trattamento degli orfani di guerra, stabilito in modo uniforme senza riguardo all'epoca di insorgenza dell'invalidita`, in ragione di esigenze di ordine naturale ed etico, peculiari della legislazione pensionistica di guerra. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 12, comma secondo e 13 Legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dei corrispondenti artt. 82, comma primo e 86, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 142/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 13 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 82 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1971 al 20 luglio 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 19/07/1972, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente "Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle Lire 240.000 annue anziche' quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art12 · fonte del testo