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Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: "dal difensore o da altra persona abilitata". Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile". Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: " Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo". La deposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1999 al 9 aprile 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art13 · fonte del testo