Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6.

Testo vigente dal 27 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;734~art1 · fonte del testo