L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' modificato come segue: "L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato dal secondo comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione. "Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo".

Testo vigente dal 27 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;734~art6 · fonte del testo