Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, e' elevato da lire 275.000 a lire 500.000. Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e' limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili. ((Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212)).2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 marzo 1954, n. 19

2

La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.

Testo vigente dal 31 marzo 1954

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 105/1963

    Questione infondata
    22 giugno 1963

    In virtù della naturale correlazione tra pensione e situazione particolare dell'avente diritto è da escludere che gli artt. 35 e 37 Cost. risultino in alcun modo lesi da disposizioni le quali, come quella dell'art. 14 legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 legge 8 aprile 1952, n. 212, senza essere arbitrarie, limitino, in presenza di redditi di lavoro in atto, il diritto alla pensione.

    Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 37 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1954

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1952 al 31 marzo 1954. 3 parole tolte, 60 parole aggiunte.

… n. 149, e' limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili. tolto: E' abrogato l'art aggiunto: Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del aggiunto: ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722aggiunto: , ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 marzo 1954, n. 19

    La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art14 · fonte del testo