Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto".
Testo vigente dal 12 maggio 1989
