Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto".

Testo vigente dal 12 maggio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art7 · fonte su Normattiva