Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1996 al 29 luglio 2003. Leggi il testo vigente →

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio. L'utilizzazione dell'unita' da diporto per finalita' di locazione e noleggio e' annotata nei registri di iscrizione delle unita' da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o societa', esercenti l'attivita' di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1996 al 29 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art15 · fonte su Normattiva