Art. 60 — Esclusioni oggettive
Articolo abrogato dalla l. 12 giugno 2003, n.134.
Abrogato dal 29 giugno 2003
Articolo abrogato dalla l. 12 giugno 2003, n.134.
Abrogato dal 29 giugno 2003
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante <<Modifiche al sistema penale>>, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'art. 444 del codice penale, in quanto - premesso che la Corte ha dovuto procedere ad alcune declaratorie di illegittimità costituzionale nella specifica materia delle esclusioni oggettive dalla applicabilità di sanzioni sostitutive, in rigorosa osservanza del principio di eguaglianza e superando il proprio generale indirizzo volto a non interferire nelle scelte legislative in materia sanzionatoria, che la hanno più volte portata a ritenere riservata al potere legislativo la valutazione di quelle esigenze di prevenzione generale che possono indurre alla esclusione degli autori di determinati reati da taluni benefici di ordine penale - ancora una volta la Corte è costretta a richiamare il legislatore ad una complessiva revisione del regime delle esclusioni oggettive delle sanzioni sostitutive che elimini le distonie esistenti. Ed infatti, lo stato di disordine e di incertezza che ad opera di mancati interventi legislativi si è venuto a creare nel delicato settore dei reati, dolosi come colposi, di comune pericolo rischia di compromettere la linea di tendenza volta ad una particolare protezione dei beni offesi da tali reati anche dal punto di vista della prevenzione generale: effetto che, come nel caso in esame, si produce non per consapevole scelta legislativa, ma per incongruenze derivanti dal sovrapporsi di interventi non coordinati. - Cfr. S. n. 78/1997, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, <<nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale>>. - V., altresì, S. n. 254/1994, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, <<nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento>>. red.: G. Leo
Art. 444 c.p. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 23, comma 3, d.lgs. 29 maggio 1991, n. 171 e 441 cod. pen., l'art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, comma 2, cod. pen., in quanto - posto che l'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 171 del 1991 punisce con l'arresto sino ad un anno chiunque mette in commercio specialità medicinali per le quali l'autorizzazione all'immissione al commercio non sia stata rilasciata o confermata ovvero sia stata sospesa o revocata, o specialità medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata; che l'art. 441 cod. pen. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso per la salute pubblica, cose destinate al commercio diverse dalle sostanze alimentari; e che entrambi i reati prevedono una pena sostituibile ai sensi dell'art. 53 ss., l. n. 689 del 1981 - è irragionevole un sistema normativo che preclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive relativamente a reati qualificabili meno gravi, consentendola, invece, per l'immobilità dell'elenco previsto dall'art. 60 l. n. 689 del 1981, relativamente a fattispecie da considerare di pari o maggiore gravità, incidenti sulla medesima materia, ma tuttavia ammessi alla sostituzione. - S. nn. 249/1993, 254/1994; O. nn. 489/1990, 442/1991, 319/1992. red.: S. Di Palma
Art. 452 c.p. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Posto che la legge 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 60, nell'introdurre il sistema dei divieti oggettivi all'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi mediante un'indicazione 'nominatim' delle singole fattispecie di reato, ha tra l'altro richiamato i precetti di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), la natura tassativa dell'elenco, in assenza di richiami generali e 'ratione materiaè, non ha consentito di includere, nel sistema preclusivo delle sanzioni sostitutive, fattispecie di reato sopravvenute (di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 25, 26 e 27, al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, art, 15, secondo comma, successivamente abrogato dal decreto legislativo 17 gennaio 1992, n. 133), che, mentre, da un lato, per campo di materia, presentano caratteristiche identiche (la tutela dell'ambiente da attività di inquinamento idrico), dall'altro lato restano designate da un giudizio di valore ancor più negativo (sotto il profilo sanzionatorio) rispetto a quello formulato relativamente ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Ciò da' vita ad un sistema assolutamente squilibrato, rendendo arbitrario, stante il carattere del tutto eccezionale del regime derogatorio all'applicabilità delle sanzioni sostitutive, il trattamento preclusivo soltanto per le citate fattispecie della legge n. 319/1976. Conseguentemente, pur non venendo in considerazione l'intrinseca irrazionalità del divieto, sicuramente congruo in relazione all'assetto normativo presente al momento della entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, ma soltanto la discrasia scaturente dall'assenza di analoghe norme protettive nella specifica materia della tutela dell'inquinamento, l'art. 60, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, per la sua sopravvenuta irragionevolezza, deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. - risultando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità - nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Richiamandosi al tempo stesso l'attenzione del legislatore sulla esigenza di un più puntuale coordinamento, in materia, del regime dei divieti. - Cfr. S. n. 249/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Il divieto di applicazione, ex art. 60 l. n. 689/1981, delle sanzioni sostitutive al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, secondo e terzo comma), non ha più ragione d'essere dopo che il nuovo codice di rito ha attribuito alla competenza del Pretore il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cod. pen., compresa l'ipotesi aggravata del fatto commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rendendo così applicabile a tale fattispecie le sanzioni sostitutive in virtù del disposto dell'art. 54 l. n. 689/1981 a norma del quale le sanzioni sostitutive si applicano ai reati di competenza pretorile. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato dell'art. 590, secondo e terzo comma, cod. pen., limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale; restano conseguentemente assorbite le ulteriori censure in riferimento all'art. 24 Cost., nonché la questione ormai priva di autonomo rilievo dell'art. 238 (recte 234) delle norme di attuazione del nuovo codice di rito, denunciato per non avere, in sede di coordinamento delle disposizioni della l. n. 689/1981 con quelle del nuovo codice di rito, previsto la abrogazione dell'art. 60 l. 689/1981 'in parte qua'.
Art. 590 c.p. · Art. 583 c.p. · Art. 7 c.p.p. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude, pur nell'ipotesi in cui sia integrata la circostanza attenuante di cui all'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per i detti reati la pena detentiva non è alternativa alla pena pecuniaria. Difatti il rimettente omette di considerare che l'articolo 60 della legge n. 689 del 1981 è stato abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera c ), della legge 12 giugno 2003, n. 134, e che, in base all'articolo 5, comma 3, della medesima legge, le disposizioni di detto articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso; né, nell'ordinanza di remissione, risulta formulata alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della norma abrogata ai fini della definizione del giudizio principale.
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 4 Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti · Art. 5 Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, al reato di evasione. Infatti, i 'tertia comparationis' indicati (reati di procurata evasione e di procurata inosservanza di pena) non presentano caratteristiche di piena omogeneità con il delitto di evasione, specificamente con riguardo all'elemento dell'efficacia deterrente della pena, che non irragionevolmente è stata ritenuta incomparabilmente minore, se non addirittura inesistente, nell'ipotesi di evasione. - V., anche, la citata sentenza n. 406/1997, con la quale la Corte ha già ritenuto non fondata analoga questione di legittimità costituzionale. M. F.
Art. 3 cost. · Art. 385 c.p. · Art. 386 c.p. · Art. 390 c.p.
Manifesta inammissibilità - per dichiarata illegittimità della norma censurata - della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive al reato di inquinamento delle acque previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319. - v. la sent. n. 254/1994; cfr., da ultimo, le ord. nn. 46/1999 e 366/1999. A.M.M.
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la ingiustificata disparità di trattamento che sarebbe venuta a crearsi tra i responsabili dei reati previsti dalle leggi in materia urbanistica edilizia - per i quali, nei casi in cui la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, la disposizione impugnata esclude l'applicabilità delle pene sostitutive - e gli autori delle violazioni concernenti la tutela delle zone di particolare interesse ambientale sanzionate dall'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (c.d. "legge Galasso") convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, per le quali, invece - nonostante la loro ritenuta maggiore gravità - alle pene sostitutive si potrebbe far luogo. La questione, infatti, è stata già dichiarata dalla Corte non fondata, e successivamente manifestamente infondata, dovendosi escludere che la disciplina addotta come 'tertium comparationis', debba interpretarsi, in base alla giurisprudenza della Cassazione - non univoca, allo stato, al riguardo - nel senso presupposto dall'autorità rimettente, e che tra la previsione concernente l'edilizia e quella concernente il paesaggio, sussista l'assimilabilità necessaria per poterle porre a confronto. Ne', d'altra parte, vengono ora addotti in contrario argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. - V. S. n. 145/1997 e O. nn. 153/1998 e 24/1999.
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999. Il Pr…
Art. 3 cost. · Art. 318 c.p. · Art. 129 c.p.p. · Art. 323 c.p.
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede l'esclusione della applicabilità delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 ss. della legge stessa alle violazioni in materia urbanistica, in quanto - posto che appartiene alla discrezionalità del legislatore, esercitata nei limiti della ragionevolezza, la configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, fra le quali certamente rientrano le pene sostitutive introdotte e disciplinate dalla legge n. 689 del 1981 - spetta al legislatore introdurre adeguati correttivi che valgono a rendere più flessibile la disposizione impugnata nel quadro della più generale riforma dell'intero sistema delle pene sostitutive. - S. n. 145/1997; O. nn. 157 e 257/1997, 153/1998.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 53 Modifiche al sistema penale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Belluno con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Co…
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Manifesta inammissibilità della questione in quanto <<il reato contestato nella specie non è compreso tra le esclusioni oggettive indicate nell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689>>. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost. · Art. 59 Modifiche al sistema penale
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto la Corte, con la sentenza n. 78 del 1997, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati di cui all'art. 452, secondo comma, cod. pen. (la fattispecie, appunto, contestata nel processo 'a quò). red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 452 c.p. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dal fatto che le ordinanze di rimessione non contengono motivazione alcuna sul punto che concerne la dedotta violazione, da parte della norma denunciata, del parametro di cui all'art. 27 Cost. - la questione proposta è identica a quella decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 145 del 1997. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, 31 e 97 Cost. - dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante: <<Modifiche al sistema penale>>), nella parte in cui non esclude che si applichino anche agli imputati minorenni le esclusioni oggettive previste dalla predetta legge per la sostituzione delle pene detentive, in quanto il principio di diritto che il giudice 'a quò è tenuto ad applicare riguarda esclusivamente le condizioni soggettive richieste dall'art. 59 della stessa legge per l'accesso alle sanzioni sostitutive, essendo stata irrogata una pena per un reato non compreso tra le esclusioni oggettive di cui all'art. 60. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost. · Art. 97 cost.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dall'art. 53 ss. della stessa legge all'"abusivo" allontanamento dell'imputato in stato di arresto nella propria abitazione, sia perché l'equiparazione dell'allontanamento dagli arresti domiciliari alla evasione prevista dall'art. 385, comma 1, cod. pen. ha la sua base nella valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della libertà personale, tanto più che l'osservanza del dovere di non allontanarsi, nel caso degli arresti domiciliari, è in maggior misura affidata al responsabile comportamento di chi vi è sottoposto, sia perché i "tertia comparationis" evocati a raffronto (tra reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen. ed altri reati ammessi a detto regime) risultano del tutto disomogenei. - S. nn. 78 e 145/1997; O. n. 332/1995. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre e dal pretore di Firenze con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma,…
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 145/97. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 1-'sexies' d.l. 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1985, n. 431, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, u.c., l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude dall'applicazione delle sanzioni sostitutive i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per i detti reati la pena detentiva non è alternativa alla pena pecuniaria, in quanto la disparità di trattamento fra le violazioni paesaggistiche previste dalla l. n. 431 del 1985 (c.d. "legge Galasso"), per le quali non opera il divieto stesso, ed i reati in materia urbanistica ed edilizia, per i quali il divieto invece opera, non risulta tale da potersi qualificare arbitraria, tenuto conto del rilievo che non è dato ravvisare un'assoluta identità tra le due previsioni - quella concernente l'edilizia e l'urbanistica, e quella concernente il paesaggio - poiché il raffronto fra le due serie di precetti evidenzia come sicuro punto di confluenza unicamente il rinvio alle sanzioni previste dall'art. 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47 ad opera dell'art. 1-'sexies', d.l. n. 312 del 1985, a prescindere da ulteriori profili che, se pure possono indurre a ravvisare aspetti di maggiore gravità della disciplina adottata come 'tertium comparationis', non compromettono tuttavia, nel complesso, la ragionevolezza intrinseca del divieto denunziato e consentono di escludere che il raffronto così operato evidenzi un uso costituzionalmente censurabile della discrezionalità legislativa. - S. nn. 249/1993, 254/1994, 78/1997; O. nn. 442/1991, 319/1992, 480/1994. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 46 del 1996, successiva all'ordinanza del giudice 'a quò. - Cfr., altresì, S. nn. 249/1993 e 254/1994, richiamate nell'ordinanza di rimessione. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 372 c.p. · Art. 590 c.p. · Art. 583 c.p.
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 371-bis e 372 cod. pen., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, comma primo, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 372 cod. pen. nella sua originaria formulazione, in quanto sono assunti come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano sanzionatorio (falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero). - S. nn. 249/1993, 254/1994. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 372 c.p. · Art. 590 c.p.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 254/1994; si vedano altresì: O. nn. 336/1994, 402/1994, 429/1994, 114/1995. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima. - v. S. n. 254/1994; O. nn. 336/1994, 402/1994, 429/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di applicazione delle sanzioni sostitutive sancito dalla disposizione impugnata opera anche per i reati di cui all'art. 1-sexies, d.l. n. 312 del 1985 (conv. con modificazioni in l. n. 431 del 1985) sicché, risultando errata la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quò, la dedotta violazione del principio di uguaglianza si rivela inesistente per la mancanza stessa dell'elemento di raffronto evocato come 'tertium comparationis'. - Cass., Sez. III, 27 aprile 1993, n. 984. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questione concernente norma già dichiarata illegittima. - S. n. 254/1994 e O. n. 402/1994. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Questione concernente norma già dichiarata illegittima, assorbiti gli altri profili, per violazione dell'art. 3 Cost.. - S. n. 254/1994. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S. n. 254/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Questione vertente su norma già dichiarata illegittima in 'parte qua'. - S. n. 249/1993. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 589 c.p. · Art. 590 c.p. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, introdotto dal nuovo codice di procedura penale, non ha modificato il regime delle sanzioni sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689 del 1981 e pertanto permane inalterata, anche agli effetti del nuovo "patteggiamento", la previsione dettata dall'art. 54 di tale legge, che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente - limita l'applicabilità delle pene sostitutive ai reati di competenza del pretore. Viene quindi a cadere la premessa sulla quale il rimettente fonda il prospettato dubbio di costituzionalità circa la ragionevolezza delle esclusioni oggettive stabilite dalla norma. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Art. 3 cost. · Art. 444 c.p.p. · Art. 60 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile al questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 60, u.c., e 77, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude tutti i reati previsti da leggi in materia edilizia e urbanistica dall'applicabilità di sanzioni sostitutive, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., anche in ipotesi di scarso rilievo sociale, in quanto la Corte ha escluso la possibilità di applicare sanzioni sostitutive indipendentemente dalle esclusioni oggettive di cui alla norma contenuta nell'art. 60 della legge impugnata.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 77 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - essendo al momento del tutto eventuale l'applicazione della norma denunziata nel prosieguo del giudizio a quo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 9, sesto comma, L. n. 171 del 1973, concernente l'attività di scarico abusivo nella laguna di Venezia.
Art. 3 cost. · Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 9 Interventi per la salvaguardia di Venezia
Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e` intervenuta la legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo della attivita` urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) il cui art. 38, comma secondo, come modificato dall'art. 5 del d.l. 23 aprile 1985 n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985 n. 298, stabilisce, con riguardo alle opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art. 41 della l. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, e dell'art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10, come modificato dall'art. 20 della presente legge, nonche` quelli di cui all'art. 221 T.U.L.S., di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, e agli artt. 13, comma primo, 14, 15, 16 e 17 della l. 5 novembre 1971 n. 1086, ragione per la quale, risultando le opere abusive oggetto di contestazione tutte ultimate entro il 31 ottobre 1983, spetta ai giudici 'a quibus' verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la relativa questione sia tuttora rilevante ed identica decisione va adottata in ordine alla seconda questione sollevata in via subordinata all'accoglimento della prima, anche se la medesima e` stata gia` dichiarata non fondata con precedente pronuncia. (Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' per riesame della rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della l. 24 novembre 1981 n. 689, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. e degli artt. 77 e 78 stessa legge, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24 e 101 Cost.). - cfr. S. n. 120/1984.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 60, 77, 53 e segg. della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione di direttive CEE) , nella parte in cui non prevedono, per il reato di discarica abusiva di rifiuti solidi urbani mediante stoccaggio sul terreno, l'inapplicabilità del beneficio delle sanzioni sostitutive disposta (invece) per i reati di inquinamento mediante emissione di fumi e smog o mediante scarichi nelle acque e nel suolo, di cui agli artt. 9, 10, 14, 15, 18 e 20, l. n. 615 del 1966 (legge c.d. antismog), ed agli artt. 21 e 22, l. n. 319 del 1976 (legge Merli). Per costante giurisprudenza della Corte, sono, infatti, inammissibili questioni dirette - come quella in esame - a sollecitare pronunzie additive in materia penale.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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6 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art60 · fonte su Normattiva