Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonche' dagli uffici della motorizzazione civile".
Testo vigente dal 12 maggio 1989
