Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente articolo 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti:

  • a)per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali lino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;
  • b)per l'integrazione del montante orfani a norma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;
  • c)per l'assistenza sia generica che sanitaria;
  • d)per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;
  • e)per Le spese di gestione della Cassa;
  • f)per la copertura di eventuali disavanzi. Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui al n. 6 dell'articolo 1, della presente legge.

Testo vigente dal 17 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art9 · fonte su Normattiva