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Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:

  • 1)davanti agli uffici di conciliazione........... L. 200
  • 2)davanti alle Preture........................... L. 500
  • 3)davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado,alle Giunte provinciali amministrative........................................ L. 700
  • 4)davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello..................................... L. 1.000
  • 5)davanti alla Corte costituzionale,alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette........... L. 1.500
  • 6)davanti alle giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
  • a)se di primo grado........................... L. 600
  • b)se di secondo od unico grado................ L. 800

Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 dicembre 1965

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/1965

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 1965

    Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale", e 3 della stessa legge, nelle parole "alla Corte costituzionale", riguardanti la previdenza e l'assistenza forense, poiché esigendo certi contributi dai difensori e dalle parti nei giudizi che si svolgono avanti alla Corte costituzionale, hanno derogato all'assoluta gratuità che caratterizza quei giudizi. Avendo analogo oggetto anche gli artt. 3 nelle parole "alla Corte costituzionale", e 4, nelle parole "della Corte costituzionale", della legge abrogata il 25 febbraio 1963, n. 289, si devono dichiarare costituzionalmente illegittimi a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il principio della gratuità dei procedimenti che si svolgono davanti alla Corte costituzionale (desumibile dagli artt. 134 e 137 Cost. e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1928, n. 265) è connaturato al sistema della giustizia costituzionale, nella quale si prescinde dall'interesse personale che muove le parti, comunque esse si vogliono qualificare, per tutelare quello obiettivo e generale avente per scopo la eliminazione dall'ordinamento degli atti contrari a norme e principi costituzionali.

    Art. 2 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 3 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

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  • Ordinanza n. 73/1965

    Altra decisione
    12 novembre 1965

    dispone la trattazione davanti alla Corte stessa della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense, nella parte in cui vengono menzionati i procedimenti davanti alla Cor…

    Art. 134 cost. · Art. 137 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art2 · fonte su Normattiva