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Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:
- 1)davanti agli uffici di conciliazione........... L. 200
- 2)davanti alle Preture........................... L. 500
- 3)davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado,alle Giunte provinciali amministrative........................................ L. 700
- 4)davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello..................................... L. 1.000
- 5)davanti alla Corte costituzionale,alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette........... L. 1.500
- 6)davanti alle giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
- a)se di primo grado........................... L. 600
- b)se di secondo od unico grado................ L. 800
Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 dicembre 1965
