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Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:

  • 1)davanti agli uffici di conciliazione........... L. 200
  • 2)davanti alle Preture........................... L. 500 3)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 410))
  • 4)davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello..................................... L. 1.000
  • 5)davanti alla Corte costituzionale,alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette........... L. 1.500 1a 6)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 410))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1a

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 6 dicembre 1965, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 11.12.1965, n. 309) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"."

Testo in vigore dal 3 maggio 1968 al 4 gennaio 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/1965

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 1965

    Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale", e 3 della stessa legge, nelle parole "alla Corte costituzionale", riguardanti la previdenza e l'assistenza forense, poiché esigendo certi contributi dai difensori e dalle parti nei giudizi che si svolgono avanti alla Corte costituzionale, hanno derogato all'assoluta gratuità che caratterizza quei giudizi. Avendo analogo oggetto anche gli artt. 3 nelle parole "alla Corte costituzionale", e 4, nelle parole "della Corte costituzionale", della legge abrogata il 25 febbraio 1963, n. 289, si devono dichiarare costituzionalmente illegittimi a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il principio della gratuità dei procedimenti che si svolgono davanti alla Corte costituzionale (desumibile dagli artt. 134 e 137 Cost. e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1928, n. 265) è connaturato al sistema della giustizia costituzionale, nella quale si prescinde dall'interesse personale che muove le parti, comunque esse si vogliono qualificare, per tutelare quello obiettivo e generale avente per scopo la eliminazione dall'ordinamento degli atti contrari a norme e principi costituzionali.

    Art. 2 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 3 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/1965

    Altra decisione
    12 novembre 1965

    dispone la trattazione davanti alla Corte stessa della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense, nella parte in cui vengono menzionati i procedimenti davanti alla Cor…

    Art. 134 cost. · Art. 137 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art2 · fonte su Normattiva