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Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:
- 1)davanti agli uffici di conciliazione........... L. 200
- 2)davanti alle Preture........................... L. 500 3)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 410))
- 4)davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello..................................... L. 1.000
- 5)davanti alla Corte costituzionale,alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette........... L. 1.500 1a 6)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 410))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1aLa Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 6 dicembre 1965, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 11.12.1965, n. 309) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"."
Testo in vigore dal 3 maggio 1968 al 4 gennaio 1970
