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Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:
- 1)davanti agli uffici di conciliazione........... L. 200
- 2)davanti alle Preture........................... L. 500
- 3)davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado,alle Giunte provinciali amministrative........................................ L. 700
- 4)davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello..................................... L. 1.000
- 5)davanti alla Corte costituzionale,alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette........... L. 1.500 1a
- 6)davanti alle giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
- a)se di primo grado........................... L. 600
- b)se di secondo od unico grado................ L. 800
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1aLa Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 6 dicembre 1965, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 11.12.1965, n. 309) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"."
Testo in vigore dal 12 dicembre 1965 al 3 maggio 1968
